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Statuti

GenerazionePiù – anziani OCST è un’associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CC e come tale si riferisce ai propri statuti.


I. COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE

Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione “Generazionepiù – anziani OCST” è costituita nella Svizzera Italiana un’Associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CC.

Art. 2 Definizione generale L’Associazione s’ispira, nell’attuazione dei suoi scopi e delle sue attività, all’etica e al messaggio cristiano-sociale. L’Associazione è aconfessionale e apartitica.

Art. 3 Scopo L’Associazione si prefigge di:

  1. offrire ai Soci e alla popolazione anziana in generale occasioni d’incontro per incrementare vincoli di amicizia, stimolandoli a superare eventuali situazioni di solitudine, favorendone una maggiore integrazione sociale;
  2. offrire le prestazioni e i servizi di cui l’associazione dispone;
  3. esaminare e formulare alle istanze competenti le rivendicazioni intese a promuovere e a migliorare le condizioni di vita degli anziani;
  4. promuovere attività di carattere sociale, culturale e spirituale;
  5. sviluppare ogni attività utile al conseguimento delle suddette finalità.
  6. gestire, anche su mandato dell’Amministrazione cantonale, centri diurni promuovendo l’autonomia dell’anziano e favorirne la permanenza a domicilio più a lungo possibile.

Per l’attuazione dei suoi scopi l’Associazione può collaborare con Enti pubblici e privati.

Art. 4 Sede La sede dell’Associazione è a Lugano.
Nelle rispettive Regioni possono essere costituite Sezioni Regionali con i relativi Comitati.


II. SOCI: DIRITTI E DOVERI

Art. 5 Soci Possono diventare Soci attivi di “Generazionepiù – anziani OCST”:

  1. tutte le persone che hanno compiuto il 60° anno di età;
  2. i relativi coniugi indipendentemente dalla loro età.

Art. 6 Ammissioni, dimissioni ed esclusioni Per diventare Soci occorre presentare al Comitato sezionale una domanda di adesione scritta, accettare gli statuti e versare la quota sociale.
Per gravi e comprovati motivi, il Comitato sezionale può rifiutare l’ammissione di un Socio o decidere l’espulsione.
L’escluso ha il diritto di ricorrere, entro 15 giorni, al Comitato Cantonale che decide inappellabilmente.
I Soci hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno civile: le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato, con almeno tre mesi di preavviso. È radiato il Socio che dopo il secondo richiamo scritto non abbia pagato la quota sociale.

Art. 7 Fondi I fondi servono a coprire le spese di gestione dell’associazione, la quale è finanziata:

  1. dalle quote sociali annuali dei Soci;
  2. dal ricavato delle manifestazioni, vendite e attività comuni;
  3. dai sussidi comunali, cantonali e federali e da altri Enti pubblici e privati;
  4. da donazioni, legati, contributi volontari.


III. ORGANI SOCIALI

Art. 8 Organi Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Delegati;
  2. il Comitato Cantonale;
  3. il Segretariato;
  4. l’Ufficio Presidenziale;
  5. l’Ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea dei Delegati L’Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno.
In seduta straordinaria tutte le volte che il Comitato Cantonale ne giudica necessaria la convocazione o quando 1/5 dei Delegati o 100 Soci lo richiedono. In questo caso, le motivazioni addotte per esigere la convocazione, devono essere inoltrate per iscritto al Comitato Cantonale il quale, entro un mese, dovrà pronunciarsi sull’oggetto e convocare l’Assemblea straordinaria dei Delegati.

Art. 10 Composizione dell’Assemblea dei Delegati Formano l’Assemblea dei Delegati:

  1. i membri del Comitato Cantonale;
  2. i rappresentanti delle singole Sezioni Regionali, in ragione di un rappresentante ogni 50 Soci, o frazione superiore.

Art. 11 Competenze dell’Assemblea dei Delegati L’Assemblea dei Delegati:

  1. nomina il Presidente dell’Associazione;
  2. nomina i membri del Comitato Cantonale designati dalle sezioni;
  3. nomina l’Ufficio di revisione;
  4. delibera sul rapporto annuale del Comitato Cantonale;
  5. approva i conti d’esercizio e il bilancio annuale;
  6. approva il preventivo;
  7. decide in merito alle proposte del Comitato Cantonale;
  8. fissa la quota sociale annuale per singoli e per i coniugi;
  9. stabilisce le linee principali del programma di attività;
  10. nomina eventuali commissioni speciali con la partecipazione di un rappresentante
    dell’Ufficio Presidenziale;
  11. decide in merito alla revisione dello Statuto.

Art. 12 Funzionamento dell’Assemblea dei Delegati L’Assemblea dei Delegati deve essere convocata mediante avviso personale almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea prende le decisioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, l’oggetto dovrà essere riproposto in una successiva Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo decisioni contrarie dei Delegati presenti.
L’Assemblea può deliberare se è presente almeno 2/3 dei Delegati in prima convocazione. Ove ciò non sia il caso, l’Assemblea deve essere riconvocata entro 30 minuti e può deliberare qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione delle modifiche dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione per cui è sempre necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Delegati.

Art. 13 Comitato Cantonale Il Comitato Cantonale è l’organo esecutivo dell’Associazione.
È composto da:

  1. Presidente cantonale, Vicepresidente e Segretario dell’associazione che sono membri di diritto;
  2. Presidenti, Vicepresidenti, Segretari delle Sezioni Regionali e altri due membri designati dal Comitato di sezione;
  3. Assistente spirituale dell’associazione;
  4. Rappresentanti in seno alle associazioni a livello nazionale, cantonale e il presidente della Commissione soggiorni.

I membri del Comitato restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 14 Competenze del Comitato Cantonale Il Comitato Cantonale ha le seguenti competenze:

  1. promuovere l’attuazione del programma;
  2. studiare ed elaborare proposte di attività;
  3. eseguire le decisioni dell’Assemblea dei Delegati e cura l’organizzazione delle consultazioni per corrispondenza;
  4. nominare nel suo seno 1 Vicepresidente.

Art. 15 Ufficio Presidenziale Compongono l’Ufficio Presidenziale:

  1. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’associazione;
  2. La Conferenza dei Presidenti e dei Segretari sezionali.

Essi agiscono in uno spirito di collegialità e provvedono al disbrigo degli affari correnti.

Art. 16 Commissione di Revisione L’Ufficio esterno di revisione viene incaricato dall’Assemblea dei delegati ogni anno su proposta del
Comitato cantonale. Il rinnovo può essere tacito.
Presenta un rapporto scritto all’assemblea ordinaria dei Delegati.

Art. 17 Segretariato dell’Associazione Il Segretariato è nominato dal Consiglio Esecutivo dell’OCST in accordo con il Comitato Cantonale dell’associazione “Generazionepiù – anziani OCST”.
Il rapporto di lavoro è stipulato, per gli aspetti amministrativi, conformemente al Regolamento organico dei dipendenti OCST.
I compiti del Segretario, che svolge la sua attività a tempo pieno per l’Associazione, sono stabiliti dal Comitato Cantonale dell’associazione “Generazionepiù – anziani OCST”.
I Segretario rimane in carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio Esecutivo dell’OCST, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Art. 18 Rappresentanza Il Presidente o il Segretario, in sua vece, rappresentano l’Associazione.
La sua firma e/o quella del Vicepresidente, congiunta a quella del Segretario o del suo diretto collaboratore vincolano l’Associazione di fronte a terzi.

Art. 19 Compensi Le funzioni, ad eccezione di quella del Segretario dell’Associazione, dei componenti del Comitato Cantonale e della Commissione di Revisione non danno diritto a compensi.

Art. 20 Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deciso solo dall’Assemblea dei Delegati, convocata espressamente per questo preciso scopo, alla presenza di 4/5 dei Delegati in prima convocazione o dei 2/3 dei Delegati in seconda convocazione e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21 Destinazione dei fondi In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà rimesso ad una istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti.

Art. 22 Iscrizioni al Registro di Commercio Il Comitato Cantonale è autorizzato a far iscrivere eventualmente l’Associazione al Registro di Commercio.

Art. 23 Norme finali È esclusa la responsabilità personale dei Soci.

Art. 24 Approvazione Statuto Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Delegati del 16 maggio 2019, ed è entrato in vigore immediatamente. Sostituisce la versione precedente del 19 maggio 2015.

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